La sicurezza sul lavoro ed il ruolo del RSPP nell’ambito del sistema integrato 231, sono nuovamente stati analizzati dalla Corte di Cassazione.
Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 34943/2022, ha infatti annullato una pronuncia che che aveva condannato una società, a seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro, integrante uno dei reati presupposto 231, in considerazione del fatto che l’azienda si era dotata, in epoca precedente al reato, di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231.
Il reato presupposto di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies), infatti, che aveva portato alla condanna dell’ente, risultava però presidiato in maniera efficace dal Modello 231.
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Il fatto rilevante in materia di sicurezza sul lavoro
Una lavoratrice era rimasta vittima dell’amputazione di alcune falangi, a causa del mancato arresto delle lame dell’apparecchio impiegato per il taglio della mozzarella per la pizza, nonostante fosse azionato il comando di arresto.
La responsabilità dell’infortunio fu attribuita al RSPP, soggetto che rivestiva anche la qualità di delegato per la sicurezza, considerato dai Giudici di merito quale soggetto apicale dell’azienda, il quale, al fine di conseguire un vantaggio per la società consistito in un risparmio di spesa, non aveva provveduto alla messa in sicurezza della macchina.
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Il processo di merito e l’intervento della Corte di Cassazione
Nei primi due gradi di giudizio, i Giudici del merito ritennero fondata la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avendo considerato l’RSPP quale soggetto apicale della società.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato la condanna della società, valutando positivamente l’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231, in epoca precedente alla commissione del reato, e la sua effettiva attuazione.
Inoltre, hanno osservato i Giudici di Legittimità, il RSPP con delega per la sicurezza – non avrebbe potuto essere considerato come soggetto apicale, non implicando tale posizione il riconoscimento di poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza dell’ente, che, per converso, caratterizzano tale figura.
Per tali ragioni veniva annullata la condanna irrogata all’ente ai sensi del D.Lgs 231/01.