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Whistleblowing – A quali soggetti e a quali casi si applica?

A quali soggetti e a quali casi si applica la nuova normativa in materia di segnalazioni interne (cd. Whistleblowing)?

A quali soggetti si applica

Il D. Lgs. 24/2023 ha ampliato l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing, estendendo la tutela in precedenza prevista per i soli dipendenti anche ai collaboratori autonomi, ai liberi professionisti, ai volontari, agli azionisti e agli amministratori.

Relativamente agli enti destinatari della nuova disciplina, il Decreto opera una differenziazione tra “soggetti del settore pubblico” e “soggetti del settore privato”. Nel primo caso si fa riferimento alle amministrazioni pubbliche, alle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, nonché le società in house, anche se quotate.

Nel secondo caso, invece, si fa riferimento agli enti privati che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di oltre 50 dipendenti ed enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione indicati dalla Direttiva ed agli enti privati dotati di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

Poste tali premesse, è necessario comprendere come le disposizioni del DecretoWhistleblowing” si applichino ai diversi soggetti sopra individuati. Per quanto concerne i soggetti del settore pubblico, la tutela prevista dal Decreto è piuttosto ampia: questi, infatti, possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti dal Decreto.

Quanto ai soggetti del settore privato, invece, la nuova normativa opera un’ulteriore distinzione interna a tale categoria:  il Decreto dispone che possono essere segnalate esclusivamente le violazioni del diritto dell’Unione Europea, attraverso tutti i canali di segnalazione oggi previsti dal Decreto.

A quali casi si applica

Per quanto riguarda l’applicazione oggettiva della disciplina sul whistleblowing, la nuova normativa ha ampliato il novero delle condotte ritenute meritevoli di segnalazione, estendendo, in conformità a quanto tassativamente previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937, la disciplina prevista dal Decreto anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell’Unione Europea.

Nello specifico, nel perimetro applicativo del Decreto vanno a ricadere le violazioni di disposizioni normative interne o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, ivi compresi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e le condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione. Rimangono, invece, escluse dall’ambito applicativo del Decreto le segnalazioni attinenti ai rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che gli enti privati che non rispettino i requisiti sopra menzionati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale normativa.

Riferimento al d.lgs. 231/2001

Per quanto riguarda, invece, gli enti che adottano un modello organizzativo 231, il Decreto prevede che:

  1. nei casi in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno;
  2. nei casi in cui l’ente abbia una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normativa, anche quelle attinenti al diritto dell’Unione Europea. In questo caso, l’ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione di cui al D. Lgs. 24/2023.
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